deliberazioni consiliari alla unanimità nella Srl, è legittima


 

Trib. Milano 05.10.1998

 

E' legittima la previsione statutaria che le delibere del consiglio di amministrazione di una societa' a responsabilita' limitata debbano essere assunte in presenza di tutti i componenti e, per determinati oggetti, all'unanimità

 

[Secondo l’art. 2388, c.c., (1) per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, quando l'atto costitutivo non richiede un maggior numero di presenti. (2) Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo. (3) Il voto non può essere dato per rappresentanza].

 

Per consolidata giurisprudenza si ritiene che la deroga statutaria al principio di maggioranza, prevista dal secondo comma dell'art. 2388, c.c., trovi un limite nel divieto di previsione dell'unanimità dei voti: la clausola che imponesse al consiglio di amministrazione di decidere all'unanimità viene infatti considerata incompatibile con il principio di collegialità, oltre a porre l'organo di gestione in condizione di poter difficilmente funzionare con regolarità.

 

Il principio potrebbe non operare nelle società a responsabilità limitata.

 

1.      sotto il profilo storico dell'istituto si osserva infatti che l'unanimità costituisce la massima espressione di democraticità; dal punto di vista formale si rileva che l'art. 2487 non richiama l'art. 2380 e dunque che, quando la gestione è affidata a più amministratori, questi possono operare anche non collegialmente.

 

2.      dal punto di vista strutturale si fa leva sull'aspetto personalistico delle societa' a responsabilita' limitata e sul fatto che la maggioranza come l'unanimità sono semplici regole di funzionamento dell'organo.

 

3.      l'unanimità non paralizzerebbe l'attività sociale perché resterebbe salva la possibilità di un intervento assembleare ex art. 2364, n. 4;

 

4.      l'unanimità è implicita in un consiglio di due persone, sulla cui legittimità non sussistono seri dubbi.

 

Tenendo conto di queste ragioni e delle consistenti contrarie argomentazioni, si ritiene che debba tenersi conto delle esigenze concrete manifestate da soci di societa' a responsabilita' limitata e, quindi, possano considerarsi legittime le previsioni di unanimità sia per il quorum costitutivo che per quello deliberativo, purché quest'ultimo sia limitato soltanto alle decisioni su specifici argomenti di particolare rilevanza per la società.

 

In questo modo si consente ai soci di una societa' a responsabilita' limitata di partecipare tutti alle riunioni di consiglio e di impegnarsi per trovare il consenso sulle scelte più importanti.