deliberazioni consiliari alla unanimità
nella Srl, è legittima
Trib. Milano 05.10.1998
E' legittima la
previsione statutaria che le delibere del consiglio di amministrazione di una
societa' a responsabilita' limitata debbano essere assunte in presenza di tutti
i componenti e, per determinati oggetti, all'unanimità
[Secondo l’art.
2388, c.c., (1) per la validità delle deliberazioni del consiglio di
amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori
in carica, quando l'atto costitutivo non richiede un maggior numero di
presenti. (2) Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a
maggioranza assoluta, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo. (3) Il
voto non può essere dato per rappresentanza].
Per consolidata
giurisprudenza si ritiene che la deroga statutaria al principio di maggioranza,
prevista dal secondo comma dell'art. 2388, c.c., trovi un limite nel divieto di
previsione dell'unanimità dei voti: la clausola che imponesse al consiglio di
amministrazione di decidere all'unanimità viene infatti considerata
incompatibile con il principio di collegialità, oltre a porre l'organo di
gestione in condizione di poter difficilmente funzionare con regolarità.
Il principio
potrebbe non operare nelle società a responsabilità limitata.
1. sotto il profilo
storico dell'istituto si osserva infatti che l'unanimità costituisce la massima
espressione di democraticità; dal punto di vista formale si rileva che l'art.
2487 non richiama l'art. 2380 e dunque che, quando la gestione è affidata a più
amministratori, questi possono operare anche non collegialmente.
2. dal punto di vista
strutturale si fa leva sull'aspetto personalistico delle societa' a
responsabilita' limitata e sul fatto che la maggioranza come l'unanimità sono
semplici regole di funzionamento dell'organo.
3. l'unanimità non
paralizzerebbe l'attività sociale perché resterebbe salva la possibilità di un
intervento assembleare ex art. 2364, n. 4;
4. l'unanimità è
implicita in un consiglio di due persone, sulla cui legittimità non sussistono
seri dubbi.
Tenendo conto di
queste ragioni e delle consistenti contrarie argomentazioni, si ritiene che
debba tenersi conto delle esigenze concrete manifestate da soci di societa' a
responsabilita' limitata e, quindi, possano considerarsi legittime le
previsioni di unanimità sia per il quorum costitutivo che per quello
deliberativo, purché quest'ultimo sia limitato soltanto alle decisioni su
specifici argomenti di particolare rilevanza per la società.
In questo modo si
consente ai soci di una societa' a responsabilita' limitata di partecipare
tutti alle riunioni di consiglio e di impegnarsi per trovare il consenso sulle
scelte più importanti.